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Implicazioni fiscali di interessi, premi assicurativi e crediti edilizi per i professionisti

L’Agenzia delle entrate affronta il regime fiscale di tre specifiche questioni: gli interessi attivi da conto corrente, il premio di assicurazione professionale riaddebitato, e il differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo l’articolo 54 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 26 giugno 2025, n. 171).

L’Istante, un’associazione professionale tra commercialisti, ha presentato un’istanza di interpello ponendo i seguenti quesiti:

  • Interessi attivi bancari: l’associazione ha un conto corrente bancario utilizzato per incassi e pagamenti. La banca ha accreditato interessi attivi netti di spese bancarie, applicando una ritenuta fiscale del 26% come sostituto d’imposta. L’Istante chiede se tali interessi debbano essere qualificati come reddito di lavoro autonomo o reddito di capitale.
  • Premio di assicurazione professionale: l’associazione stipula una polizza per la copertura dei rischi professionali come unico contraente per sé stessa e per altri professionisti e società. Il premio è determinato in base ai ricavi dei singoli assicurati. L’associazione paga l’intero premio e successivamente riaddebita la quota di competenza a ciascun assicurato “al puro costo”, agendo con un mandato senza rappresentanza verbale. L’Istante chiede il trattamento fiscale sia del premio complessivamente pagato che del suo riaddebito pro-quota agli assicurati.
  • Differenziale da cessione di bonus edilizi: l’associazione ha acquistato un credito d’imposta (derivante da interventi edilizi) a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale. Questo credito, riconducibile a rate residue di detrazione, è utilizzabile in compensazione per imposte e contributi dello Studio (non dei singoli associati). L’Istante chiede la natura del “provento” derivante da questo differenziale e l’imputazione temporale dello stesso.

L’Agenzia delle entrate chiarisce preliminarmente che le associazioni professionali sono assimilate alle società semplici (art. 5, comma 3, lett. c), TUIR). Esse non possono svolgere attività d’impresa, e il loro reddito imponibile è la somma delle singole categorie di reddito (fondiari, capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo, diversi) di cui all’articolo 6 del TUIR, imputato per trasparenza a ciascun associato.

Per il reddito di lavoro autonomo, si applica l’articolo 53, comma 1, TUIR, che lo definisce come quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, anche in forma associata.

L’articolo 54 TUIR, modificato dal 2024 (D.L. n. 192/2024), ha introdotto il principio di onnicomprensività, stabilendo che il reddito è costituito dalla differenza tra “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale” e le spese sostenute.

 

Ciò premesso, riguardo agli interessi attivi bancari, l’Agenzia conferma che essi costituiscono redditi di capitale. Tale qualificazione è ora esplicitamente prevista dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 54 del TUIR, introdotto dal D.L. n. 84/2025, con effetto per i redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. I suddetti proventi finanziari, definiti come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera a), TUIR), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Gli interessi, se percepiti da un’associazione professionale, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

 

Riguardo al premio di assicurazione professionale, invece, in ossequio al principio di onnicomprensività, rilevano solo le somme e i valori percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale.
Le somme incassate dall’associazione a titolo di ribaltamento del costo del premio addebitato agli altri assicurati non costituiscono un provento percepito in relazione all’attività artistica o professionale. Pertanto, non assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Specularmente, l’Associazione potrà dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e non oggetto di riaddebito.

 

Infine, in merito al differenziale da cessione di bonus edilizi, l’Agenzia richiama la disciplina in vigore fino al 28 maggio 2024 (art. 121 D.L. n. 34/2020), che prevede la possibilità di opzioni per sconto in fattura o cessione del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione.
Con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo a decorrere dal 2024 (D.L. n. 192/2024), tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale assumono rilevanza fiscale. Questo nuovo criterio generale assorbe e conferma implicitamente la rilevanza anche dei corrispettivi percepiti dalla cessione di elementi immateriali.
Di conseguenza, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, sia il valore nominale del credito d’imposta acquisito sia il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

CCNL Funzioni Centrali: resoconto incontro all’Aran

Chieste maggiori risposte sull’aspetto economico, in particolare sull’elemento fisso della retribuzione e straordinario

La Uil-Pa ha reso noto, mediante comunicato stampa del 25 giugno 2025, il resoconto della terza riunione sul rinnovo del CCNL Dirigenti e Professionisti dell’Area delle Funzioni Centrali 2022-2024.

 

Dal canto suo, l’Aran ha ribadito l’entità degli stanziamenti previsti e, sebbene siano state introdotte alcune novità, si è mantenuta, di fatto, la struttura delle relazioni sindacali. Mentre, le OO.SS. hanno precisato che avrebbero sperato in maggiori aumenti. In particolare, Uil-Pa ha fatto delle proposte per garantire l’effettiva applicazione del dettato dell’art. 18, comma 1 della bozza relativa al conferimento degli incarichi.

 

Inoltre, sono state chieste precisazioni sull’art. 56 del CCNL 2016-2018, riferito alla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dell’Aifa, riguardante l’esigibilità del lavoro straordinario e, in alternativa, del recupero dell’orario lavorato in più. Per quanto riguarda l’aspetto retributivo è importante che venga inserito nell’elemento fisso della retribuzione la maggior parte delle risorse disponibili.

 

Il prossimo incontro è stato calendarizzato per il 10 luglio. 

CCNL Autostrade: definita la piattaforma di rinnovo

Le OO.SS. presentano la piattaforma di rinnovo del contratto di settore

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-VL hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto che interessa il personale dipendente da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata. 

Nella piattaforma, vengono messi in chiaro i punti cardine del rinnovo per il triennio 2025-2028, come garantire il diritto allo studio e il diritto di sciopero. Inoltre, dovrà essere definito il tema della reperibilità e dell’anzianità di servizio, prevedendo, dopo alla maturazione del 9° scatto di anzianità, il riconoscimento di 1 scatto ogni 5 anni di anzianità maturati successivamente, fatto salvo gli eventuali accordi aziendali in essere. 

Sul versante economico, verrà valutata la possibilità di stabilire delle linee guida nazionali inerenti alla definizione dei Premi di Risultato nelle singole aziende ed aggiornato il valore economico degli aumenti per anzianità di servizio, in tutte le diverse sezioni.

Infine, è previsto un adeguamento dei valori economici di tutte le indennità non indicizzate, stabilite in misura fissa o percentualizzate rispetto a valori tabellari fermi agli anni 80, come:

– indennità lavori complementari;

– indennità turni spezzati;

– indennità di zona;

– indennità alta montagna;

– indennità antigenica (ACAP);

– indennità particolare ed indennità mensa.